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Chiedere l'autorizzazione allo scarico di acque civili non recapitante in pubblica fognatura

Descrizione

Chiedere l'autorizzazione allo scarico di acque civili non recapitante in pubblica fognatura

Ai sensi del decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 124 e s.m.i. tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e il regime autorizzatorio per le acque reflue domestiche viene demandato alla Regione. 

Inoltre, l’art. 101 comma 7 e 7bis, individua le attività imprenditoriali i cui scarichi di acque reflue sono assimilabili alle acque reflue domestiche: 

  • imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla selvicoltura
  • imprese dedite ad allevamento di bestiame
  • imprese dei precedenti punti con attività di trasformazione valorizzazione della produzione agricola
  • acqua coltura e pescicoltura con allevamenti pari o inferiore a 1 kg/mq di specchio d’acqua o una portata pari o inferiore a 50 L/min
  • scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate nella normativa regionale.

La normativa regionale di riferimento permane la Legge Regionale del 26/03/1990, n. 13 che, oltre ad indicare le categorie riprese dal decreto legislativo del 03/04/2006, n.152, art. 14 indica espressamente come scarichi civili quelli originati dagli edifici domestici e dallo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale, sanitaria. 

Altresì sono scarichi civili quelli provenienti da insediamenti con carattere di stabilità e permanenza di attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense o che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. 

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